lunedì 11 novembre 2019

Bonus Facciate.

Bonus Facciate.

Dal prossimo 1° gennaio 2020 sarà resa disponibile la nuova detrazione fiscale ammessa a chi rifà la facciata della propria casa o del condominio. Un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici in centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni.

Il costo per l’erario, del bonus, sarà di circa 112 milioni di euro nel 2021, primo anno in cui si riveleranno gli effetti. Un enorme affare per le imprese edili. Un altro effetto positivo dovuto a questo bonus è il valore degli immobili che avranno sicuramente un beneficio dovuto al rifacimento delle facciate. La proposta si ispira ad una famosa legge francese degli anni sessanta (la cosiddetta loi Malraux, dal nome dello scrittore e politico André Malraux, ministro della Cultura tra il 1959 e il 1968), che ha cambiato l’immagine di molte città della Francia. Il nuovo «bonus facciate» introduce ora nel nostro ordinamento, per il prossimo anno, un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici. Come già per altre misure destinate a promuovere gli interventi di miglioramento edilizi, il bonus servirà a incrementare il risanamento degli edifici, la riqualificazione del patrimonio edilizio e il risparmio energetico con effetti immediati sull’occupazione nel settore edilizio, sul decoro urbano e sulle entrate fiscali.

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Ristrutturazione edilizia leggera e pesante.

Le differenze tra la ristrutturazione leggera e pesante e i relativi titoli abilitativi.

La Corte di Cassazione ricorda le differenze tra gli interventi di ristrutturazione pesante e leggera ed i titoli abilitativi necessari per ciascuno degli interventi.
Nel caso esaminato, agli imputati era stato contestato di avere eseguito delle opere edili, necessitanti del preventivo rilascio del permesso di costruire, in assenza del titolo abilitativo.

Tali opere sono sostanzialmente consistite nella realizzazione - non prevista o comunque diversamente prevista nel progetto presentato al Comune di Firenze in occasione del deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - di taluni manufatti finalizzati a rendere praticabile per l'uso residenziale gli ambienti di un edificio originariamente adibiti a sottotetto non praticabile, e nella derivante modificazione strutturale e di destinazione, dovuta all'ampliamento della zona abitabile, di quattro appartamenti ubicati all'interno di un immobile sito in Firenze.

In proposito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le opere realizzate nei quattro appartamenti, avendo comportato una sostanziale modifica dell'immobile, estendendone di fatto la cubatura utile a fini abitativi, hanno indubbiamente travalicato i confini del mero risanamento conservativo, tracimando nell'ambito della ristrutturazione edilizia.

Pertanto, si trattava di interventi, qualificabili come ristrutturazione edilizia, per i quali, anche a prescindere dal fatto che le opere realizzate fossero non coincidenti con quelle segnalate, non sarebbe stata sufficiente la presentazione della sola SCIA.

Inoltre, la Suprema Corte ha citato in proposito la Sent. C. Cass. pen. 04/04/2019, n. 14725 e richiamato i concetti di:
- ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante”, comportante la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, la cui realizzazione necessita tuttora del preventivo rilascio del permesso a costruire;
- e di ristrutturazione edilizia, cosiddetta “leggera”, non avente le indicate caratteristiche, in relazione alla quale, anche laddove sia stata data alle opere edificande la errata definizione di mero risanamento conservativo, non vi è la necessità del permesso a costruire, essendo sufficiente la semplice SCIA.

La Sent. C. Cass. pen. 10/09/2019, n. 37464 ha poi specificato che nel caso in esame non vi è stata la semplice riconversione ad uso abitativo di spazi destinati a soffitte, ma la destinazione ex novo di locali assolutamente impraticabili (come evidenziato dal fatto che gli stessi non presentavano quale loro base un solaio ma una semplice e fragile canniccio intonacato) ad un uso del tutto autonomo rispetto a quello preesistente.

Tali opere, avendo comportato, almeno in parte, una sostanziale modificazione funzionale dell'immobile interessato, devono essere fatte rientrare nell'ambito della ristrutturazione edilizia “pesante”, come tale necessitante, per la sua esecuzione, dell'apposito permesso di costruire.

domenica 7 ottobre 2018

Il Direttore dei Lavori é sempre responsabile

La Corte di Cassazione con la sentenza 33387/2018 ha affermato  che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel cantiere da lui diretto, qualora vengano eseguite opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso edilizio.
Il direttore dei lavori rappresenta una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso edilizio; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all’incarico.
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da un geometra avverso alla sentenza con cui era stato ritenuto responsabile nella qualità di progettista e direttore dei lavori di opere in difformità rispetto al progetto. Si tratta di opere abusive in assenza del permesso edilizio e in parte in totale difformità con cui i proprietari avevano edificato due fabbricati.
Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici di Cassazione confermano la pronuncia della Corte di Appello di Lecce e del giudice di prime cure: il geometra è responsabile in quanto, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, non ha ottemperato agli obblighi di controllo, denuncia e di dimissione dall’incarico previsti dall’art. 29 del dpr 380/2001.
E’ condannato, quindi, alla pena di 2 mesi di arresto e a 6.000 euro di ammenda per l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione (articolo 44, comma 1, lettera b, del Testo unico).
In riferimento alle responsabilità in capo al direttore dei lavori, rimando all'articolo art.29, comma 2, del dpr 380/2001.