mercoledì 19 giugno 2013

Parliamo di D.I.A.

La denuncia D.I.A.
 
Modello D.I.A
La denuncia di inizio attività, meglio conosciuta come D.I.A., è un atto amministrativo mediante il quale veniva  comunicato all'amministrazione comunale, la intenzione di eseguire lavori edilizi di piccola entità. E' stata utilizzata fino al 2010 per comunicare ogni genere di lavori da eseguire agli interni delle abitazioni. Oggi viene utilizzata  solo per comunicare varianti in corso d'opera, in quanto questo tipo di atto è stato sostituito dalla S.C.I.A, segnalazione certificata di inizio d'attività. Questo tipo di denuncia di inizio attività (D.I.A.) è stato uno strumento molto versatile, che ha dato, alla pubblica amministrazione italiana (in particolare, agli uffici tecnici dei Comuni) la possibilità di agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio.
Schema di lavori da realizzare
Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione fedele.
La D.I.A. tuttavia non deve confondersi con un'autorizzazione. Di fatto, essa è un'autodichiarazione del committente dei lavori accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), pertanto, risulta essere più responsabilizzante per il privato e per il tecnico, piuttosto che per la pubblica amministrazione che, nel caso di D.I.A., svolge un mero controllo dei requisiti.
La denuncia si presenta allo sportello unico per l'edilizia del Comune, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione ( ingegnere, architetto geometra o perito) e deve contenere un progetto grafico
Progetto
rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il "progettista si assume la responsabilità" che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.
La responsabilità della correttezza delle operazioni ricade sul tecnico abilitato, che, in tal senso, si sostituisce all'Amministrazione stessa e ne fa rispettare le leggi che la regolano. Pertanto la parcella professionale richiesta dal tecnico è adeguata alle responsabilità che si assume.


Una volta presentata, la D.I.A. si ritiene approvata, come detto, dopo 30 giorni dalla data di presentazione ( fa fede la data di protocollo dell'ufficio tecnico ), e si possono effettuare le opere edilizie.
Se si scoprono, in seguito, difformità delle opere rispetto alla normativa in vigore al tempo dei lavori il comune può ( entro 10 anni dalla data di presentazione della D.I.A. ) ordinare che sia ripristinato lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori, il tutto a carico del proprietario che ha eseguito le opere abusivamente, anche se ha presentato regolare D.I.A.. Naturalmente, in questo caso viene chiamato in causa il tecnico firmatario del provvedimento.
Esecuzione di lavori
La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attività, il soggetto, generalmente decorsi 30 giorni può darvi inizio, dandone notizia. Entro i 30 giorni ( dalla data di protocollo ) l'ufficio tecnico comunale può chiedere integrazioni o inibire l'inizio dei lavori per mancanza di documentazione o difformità rispetto alle norme vigenti e/o agli strumenti urbanistici.
Prossimamente parleremo anche della S.C.I.A. e tratterò anche  un esempio pratico.

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